Accesso civico, accesso civico generalizzato

Riferimenti normativi: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 - Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)

ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso civico “semplice” è esercitabile ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., e consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, ovvero pubblicati parzialmente, o non aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet web istituzionale.

Come trasmettere l'istanza di accesso civico semplice

L’istanza di accesso civico “semplice” va presentata al RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nella persona del Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, tramite una delle seguenti modalità:

  • a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del Commissario Straordinario sita in Via Cesco Baseggio, 5 - 30174 - Venezia Mestre.

La richiesta di accesso semplice deve essere sempre sottoscritta e accompagnata da copia di un valido documento di identità dell’interessato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata.

In tale ultimo caso, il documento non va trasmesso unicamente se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata.

Nel caso di istanze per conto di altri soggetti (associazioni, imprese, fondazioni) l’istanza di accesso deve essere corredata da un documento comprovante i poteri di rappresentanza.

Entro 30 giorni il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nella persona del Commissario Straordinario, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione da parte degli Uffici della Struttura Commissariale e, in caso di esito positivo, dispone la pubblicazione di quanto richiesto sul portale istituzionale informandone il richiedente attraverso la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale (link).

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA – Freedom of Information Act) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, ad esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall’articolo 5-bis del D.lgs. 33/2013

L’esercizio di tale diritto non richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive (diritti e/o interessi) né la motivazione.

Come trasmettere l'istanza di accesso civico generalizzato

L’istanza di accesso civico “generalizzato” va presentata al Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, tramite una delle seguenti modalità:

  • a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, sita in Via Cesco Baseggio, 5 - 30174 - Venezia Mestre.

La richiesta di accesso semplice deve essere sempre sottoscritta e accompagnata da copia di un valido documento di identità dell’interessato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata.

In tale ultimo caso, il documento non va trasmesso unicamente se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata.

Nel caso di istanze per conto di altri soggetti (associazioni, imprese, fondazioni) l’istanza di accesso deve essere corredata da un documento comprovante i poteri di rappresentanza.

La struttura commissariale provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se l’Amministrazione individua soggetti controinteressati, cui possa derivare un pregiudizio concreto dalla diffusione dei dati e dei documenti richiesti, in ordine alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ne dà comunicazione agli stessi e i termini si sospendono.

I controinteressati possono produrre motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Trascorso questo termine e accertato l'avvenuto ricevimento della raccomandata A/R o della comunicazione telematica, l’Amministrazione decide sull’istanza, dandone relativo avviso ai soggetti controinteressati.

Nel caso in cui sia stata prodotta un’opposizione, il rilascio di quanto richiesto non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione.

Esclusioni e limiti

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dalla legge, compresi quelli indicati dalla legge n. 241/90 all'art.24 comma 1.

Il diritto di accesso è limitato o differito quando si rende necessario tutelare gli interessi pubblici e privati dal pregiudizio concreto che la diffusione dei dati, documenti  o informazioni possano arrecare agli stessi (art. 5 bis, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

L'Amministrazione adotta, per ogni singolo caso, un provvedimento espresso e motivato di rifiuto, limitazione o differimento.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Contro i provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento, ovvero quando sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni dalla domanda di accesso civico generalizzato, il cittadino può chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La richiesta può essere presentata, alternativamente:

- via PEC: commissario.paralimpiadi2026@pec.governo.it;

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Commissario Straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Via Cesco Baseggio, 5 - 30174 - Venezia Mestre.

Il richiedente può altresì presentare, entro 30 giorni, ricorso al TAR Veneto.

Il controinteressato opponente, avverso il provvedimento di rilascio dei dati e documenti, ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento della relativa comunicazione, per chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere al TAR Veneto.