Impianto di Trapani
Il decreto commissariale 3 aprile 2025, n. 21 ha:
- approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) relativo alla “Realizzazione dell’impianto di dissalazione di acqua di mare di Trapani, con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo)”, revisionato per recepimento delle prescrizioni a seguito di Conferenza di servizi;
- autorizzato la realizzazione e messa in esercizio provvisoria dell'impianto;
- apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree oggetto del Piano particellare d’esproprio e di asservimento allegato al Progetto (art. 10, c. 1, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.), nonché dichiarato la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità di tutti i lavori e le opere di che trattasi (art. 12, c. 1, lett. a, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.);
- disposto un monitoraggio ambientale dell'impianto prima e dopo la messa in esercizio con un Piano delle procedure di monitoraggio periodico dello stato di salute del corpo idrico ricettore delle salamoie.
La documentazione progettuale, unitamente agli atti richiamati nell'istruttoria allegata al decreto, è scaricabile ai seguenti seguenti link:
- PFTE presentato in conferenza di servizi parte 1
- PFTE presentato in conferenza di servizi parte 2
- PFTE presentato in conferenza di servizi parte 3
- PFTE presentato in conferenza di servizi parte 4
- PFTE approvato in conferenza di servizi parte 1
- PFTE approvato in conferenza di servizi parte 2
- PFTE approvato in conferenza di servizi parte 3
- PFTE approvato in conferenza di servizi parte 4
- Decreto 3 aprile 2025, n. 21
- Atti richiamati nell'istruttoria allegata al decreto
Il decreto commissariale 3 ottobre 2025, n.34, nelle more dell’ottenimento dell’A.U.A., considerata l’urgenza del funzionamento dell’impianto di dissalazione di Trapani, finalizzato alla risoluzione della dichiarata emergenza idrica nella Regione Siciliana, ha autorizzato, in deroga all’articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, la messa in esercizio temporanea dell’impianto, per la durata di 3 mesi a decorrere dall’adozione del provvedimento.