Compiti assegnati

Con la legge 9 ottobre 2000 n. 285 è stata istituita l’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006” (di seguito breviter “Agenzia”) per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture e opere viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006", con termine dell’attività inizialmente fissato al 31 dicembre 2006 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2007.

Con legge 24 dicembre 2007 n. 244 è stata istituita dal 1° gennaio 2008 la gestione commissariale liquidatoria dell’Agenzia e successivamente è stato nominato il Commissario liquidatore dell’Ente.

Da tale data sono intervenute diverse proroghe e, da ultimo, con il decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 (art. 14 comma 2), convertito con legge 23 febbraio 2024 n. 18, l’attività dell’Agenzia è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2024.

Nel complesso si sono succeduti tre Commissari liquidatori, l’ultimo dei quali, attualmente in carica, Dott. Vincenzo Michele Coccolo, è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 19 aprile 2024, con scadenza dell’incarico al 31 dicembre 2024 e successivamente riconfermato fino al 12 dicembre 2026 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025, registrato alla Corte dei Conti in data 11 febbraio 2025.

Nel 2012 è entrata in vigore la legge 8 maggio 2012 n. 65 che ha destinato fondi residui della legge istitutiva dell’Agenzia, n. 285 del 2000, all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all’allegato 1 della medesima legge 285 del 2000, tra cui prioritariamente quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali “Torino 2006”.


Nel quadro di questa nuova missione legislativa nuovi compiti, spiccatamente operativi, come di seguito descritto ed esplicitato, sono stati assegnati al Commissario liquidatore dell’Agenzia.

In particolare, onde consentire il perseguimento dei nuovi obiettivi, la legge n. 65 del 2012 ha attribuito:

  • alla Fondazione 20 marzo 2006 (di seguito “Fondazione”) il compito di individuare la tipologia e la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione;
  • alla società di committenza della Regione Piemonte - SCR Piemonte S.p.A. (di seguito “SCR”) le funzioni di stazione appaltante degli interventi;
  • ad Agenzia e al suo Commissario liquidatore i compiti di:
    • esprimere parere in merito alla tipologia e alla priorità degli interventi;
    • individuare, attraverso intese con SCR, le risorse finanziarie da mettere a disposizione di ciascun intervento;
    • intermediare il trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ad Agenzia e da questa a SCR.
    • svolgere il coordinamento generale delle attività per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ne viene che la gestione commissariale ha assommato due funzioni: la funzione liquidatoria delle attività di cui alla legge n. 285 del 2000, attività ad oggi conclusa, e la funzione gestionale delle attività di cui alla legge n. 65 del 2012.

Il legislatore, preso atto che le attività di liquidazione sono ormai terminate, con l’art. 6-bis, della Legge 9 dicembre 2024, n. 189 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali - ha stabilito che:

  1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, dopo le parole: “6 agosto 2007, n. 19,” sono inserite le seguenti: “o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti”.
  2. Ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006, istituita dall’articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato del Commissario di cui all’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il Commissario di cui al primo periodo, che assume la denominazione di “Commissario per l’attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65”, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa.
  3. Al termine della gestione di cui all’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le risorse finanziarie di cui all’articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, e ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge n. 65 del 2012 alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al Commissario di cui al comma 2 del presente articolo sono trasferiti alla Regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forza alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A.
  4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

 

Ultimo aggiornamento: 18/05/2026