Accesso civico
Riferimenti: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 - Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (Tempestivo)
Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (Tempestivo)
Registro degli accessi
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione (Semestrale)
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Altri contenuti - Accesso civico, accesso documentale e Registro degli accessi
Accesso civico
L'accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
L’accesso civico può essere esercitato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza del Commissario per l’attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65 (di seguito, anche il Commissario).
- L’accesso civico semplice consiste nel diritto di chiunque di richiedere al Commissario documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati, anche parzialmente, o aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Commissario.
- L'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dal Commissario, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.
Come trasmettere l'istanza di accesso civico semplice
L’istanza di accesso civico semplice va presentata al Commissario in quanto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), utilizzando l’apposito modulo per l’accesso civico semplice (.pdf) (.odt) indirizzandolo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) presso il Commissario per l’attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65 (ex Agenzia Torino 2006) – Via Pio VII, n. 9 – 10135 Torino.
Come trasmettere l'istanza di accesso civico generalizzato
L'istanza di accesso civico generalizzato può essere inoltrata:
- per via telematica, tramite la PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it utilizzando il modulo per l’accesso civico generalizzato (.pdf) (.odt).
- via posta ordinaria; in questo caso il modulo per l’accesso civico generalizzato dovrà essere stampato, compilato, firmato e trasmesso all'indirizzo al Commissario per l’attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65 (ex Agenzia Torino 2006) – Via Pio VII, n. 9 – 10135 Torino.
L’istanza di accesso civico (se si tratta di accesso civico semplice) dovrà essere sottoscritta:
• con firma digitale direttamente sul file;
• con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.
Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto parziale o totale all’accesso civico generalizzato
In caso di rifiuto totale o parziale all’accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare istanza di riesame (.pdf) (.odt) al Commissario che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
Accesso documentale
L’accesso documentale è disciplinato e trattato secondo le norme e le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2016, n. 184 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2011, n. 143. Di seguito il modulo da utilizzare per l’accesso documentale:
• Modello istanza di accesso documentale l. n. 241/1990 (.pdf) (.odt)
Registro degli accessi
• Registro accessi civici semplici 2025 - 2° semestre
• Registro accessi FOIA 2025 - 2° semestre
• Registro accessi documentali 2025 - 2° semestre
• Registro accessi civici semplici 2025 - 1° semestre
• Registro accessi FOIA 2025 - 1° semestre
• Registro accessi documentali 2025 - 1° semestre
Modulistica e normativa di riferimento
In questa pagina sono disponibili i moduli (sia in formato PDF, sia in formato editabile) da compilare, firmare e la normativa di riferimento.
Si ricorda che l'accesso civico è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati.
Pertanto, nella compilazione della richiesta attraverso il modulo scaricabile, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
Contatti:
Commissario per l’attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65
(ex Agenzia Torino 2006)
Via Pio VII, n. 9
10135 Torino.
Tel.: 011 427 21 99
PEC: commissariolegge65-2012@pec.governo.it
Ultimo aggiornamento: 18/05/2026