Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella persona del Commissario straordinario, dott. Vito Felice Uricchio, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: commissario_bonfiche.taranto@pec.governo.it.
Il RPCT, previa verifica dell’effettivo obbligo di pubblicazione, si pronuncia sulla stessa disponendo entro 30 giorni la pubblicazione sul sito e la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o di mancata risposta da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ovvero al Dirigente della Struttura commissariale nella persona dell’ing. Antonio Valentino Scarano, al seguente indirizzo di posta elettronica: Scarano.AntonioValentino@mase.gov.it, fatta salva la possibilità di ricorrere all’organo giurisdizionale amministrativo ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno
specifico obbligo di pubblicazione.
MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'istanza può essere trasmessa al Dirigente della Struttura commissariale nella persona dell’ing. Antonio Valentino Scarano, al seguente indirizzo di posta elettronica: Scarano.AntonioValentino@mase.gov.it, che tempestivamente provvederà a inoltrarla all’Ufficio che detiene i dati o i documenti. Le domande presentate devono contenere tutti gli elementi essenziali ed utili a formulare una risposta. Ai fini di una corretta gestione delle domande, alla richiesta dovrà essere allegata – a pena di irricevibilità - copia del documento d’identità del richiedente; in caso di assenza, l’Ufficio cui è assegnata l’istanza dovrà attivarsi tempestivamente con l’interessato per perfezionare la stessa. È ammessa qualsiasi modalità di presentazione della domanda (posta elettronica, posta o a mano). La competenza a decidere se accogliere o meno una richiesta di accesso generalizzato è attribuita al Dirigente della Struttura commissariale. Nell’ambito dell’attività istruttoria, il Dirigente verifica l’eventuale esistenza di controinteressati (art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013) concedendo un termine di dieci giorni ed indicando le modalità (anche telematiche) di presentazione dell’eventuale opposizione motivata.
In caso di accoglimento, il Dirigente allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni. L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: commissario_bonfiche.taranto@pec.governo.it.
La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.