Le funzioni del Commissario

Le modifiche introdotte dalla Legge n. 233/2021 alla normativa speciale relativa all’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio (D.L. n. 133/2014, convertito in L. n. 164/2014), hanno ridisegnato il ruolo e le funzioni del Commissario Straordinario a partire dalla sua identificazione nel Sindaco del Comune di Napoli, prevedendo poi due sub-commissari delegati, nonché una struttura di supporto tecnico-amministrativa composta da due dirigenti e dieci funzionari provenienti dai ruoli delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, questo rinnovato quadro normativo, nell’assegnare maggiori poteri e strumenti incisivi al Sindaco/Commissario per accelerare le attività di risanamento ambientale  e di riqualificazione, è intervenuto sulle procedure e sul rapporto tra Commissario e Soggetto Attuatore, oltre che sui poteri agli stessi attribuiti, essendo prevista la possibilità per entrambi di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.

Permangono in capo al Commissario Straordinario le competenze relative alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana nonché i compiti  di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale oltre che di quelli che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento.

Il Commissario straordinario vigila sull'attuazione del programma, monitora il cronoprogramma degli interventi a farsi ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

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