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Atti generali

Riferimenti normativi su organizzazione e attività

Riferimenti ai sensi dell'art. 12, c. 1,2 del d.lgs. n. 33/2013

Art. 33 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive

(in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262)

Legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni

Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(G.U. n. 214 del 12/09/88)

Atti amministrativi generali

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

Art. 11-bis del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. n. 47 del 26/02/2016)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 31 agosto 2001

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio.

(GU n.250 del 26-10-2001)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 8 agosto 2014

Ridefinizione del perimetro del Sito d'Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli Coroglio.

(GU n.195 del 23-8-2014)

Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 12.05.2022

Determinazione della Struttura Organizzativa nonché dei ruoli e delle funzioni dei componenti della Struttura Commissariale di supporto al Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio.

Direttive su obiettivi strategici e operativi

Gli organi di indirizzo politico amministrativo adottano annualmente Linee guida e Direttive per l’azione amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e Uffici della Presidenza del Consiglio.

Codice disciplinare e codice di condotta

L'art.33 comma 11-bis del D.L. 33/2014 prevede, tra l'altro, che: "la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè un'indennitè sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale.

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