L’art. 33 del Decreto Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 11-bis – inserito dall'art. 41 del citato Decreto Legge n. 152/2021, convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233 – prevede che “per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di ((544.213 euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
I fondi di contabilità speciale possono essere versati con ordinativi diretti speciali (ora ordini di pagare) commutabili in quietanza di c.s., ovvero con ordini di accreditamento speciali commutabili in quietanza di c.s.
La particolarità della gestione di una c.s. consiste nel fatto che i titoli di spesa, una volta pervenuti in tesoreria e portati in entrata della c.s., perdono la loro individualità andando indistintamente a confluire nel fondo e sommandosi alla precedente giacenza, per essere poi utilizzati dal F.D. come massa spendibile indistinta.
I titoli di spesa commutabili in quietanza di c.s. sono scritturati dalla tesoreria come estinti, quindi in uscita definitiva ai fini del bilancio, nel momento stesso in cui vengono versati (commutati) nella contabilità speciale, con contestuale rilascio della quietanza di entrata (Mod. 80 T).
La sezione di tesoreria produce ed invia mensilmente al F.D. un riassunto (Mod. 56T unificato) di tutti i movimenti in entrata e in uscita sulla c.s.: versamenti e pagamenti riepilogati per amministrazione di provenienza e per capitolo e relativi al mese di riferimento, nonché la situazione generale (entrate, uscite, giacenza, saldi e fondi) a tutto il periodo dell’esercizio finanziario.
I funzionari titolari di contabilità speciali di norma rendono il conto amministrativo della gestione alla Ragioneria provinciale competente per territorio entro gli stessi termini previsti per le contabilità speciali del Ministero dell’interno, e cioè entro i 40 giorni successivi al periodo di riferimento (di norma il semestre). Corredano il rendiconto di tutta la documentazione giustificativa di rito, dei modelli rilasciati dalla sezione di tesoreria (quietanze d’entrata e prospetti mensili mod. 56 T) e, diversamente dai rendiconti di contabilità ordinaria, anche dei titoli di spesa originari restituiti dalla tesoreria dopo la loro estinzione.L’art. 33 del Decreto Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 11-bis – inserito dall'art. 41 del citato Decreto Legge n. 152/2021, convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233 – prevede che “per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di ((544.213 euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
I fondi di contabilità speciale possono essere versati con ordinativi diretti speciali (ora ordini di pagare) commutabili in quietanza di c.s., ovvero con ordini di accreditamento speciali commutabili in quietanza di c.s.
La particolarità della gestione di una c.s. consiste nel fatto che i titoli di spesa, una volta pervenuti in tesoreria e portati in entrata della c.s., perdono la loro individualità andando indistintamente a confluire nel fondo e sommandosi alla precedente giacenza, per essere poi utilizzati dal F.D. come massa spendibile indistinta.
I titoli di spesa commutabili in quietanza di c.s. sono scritturati dalla tesoreria come estinti, quindi in uscita definitiva ai fini del bilancio, nel momento stesso in cui vengono versati (commutati) nella contabilità speciale, con contestuale rilascio della quietanza di entrata (Mod. 80 T).
La sezione di tesoreria produce ed invia mensilmente al F.D. un riassunto (Mod. 56T unificato) di tutti i movimenti in entrata e in uscita sulla c.s.: versamenti e pagamenti riepilogati per amministrazione di provenienza e per capitolo e relativi al mese di riferimento, nonché la situazione generale (entrate, uscite, giacenza, saldi e fondi) a tutto il periodo dell’esercizio finanziario.
I funzionari titolari di contabilità speciali di norma rendono il conto amministrativo della gestione alla Ragioneria provinciale competente per territorio entro gli stessi termini previsti per le contabilità speciali del Ministero dell’interno, e cioè entro i 40 giorni successivi al periodo di riferimento (di norma il semestre). Corredano il rendiconto di tutta la documentazione giustificativa di rito, dei modelli rilasciati dalla sezione di tesoreria (quietanze d’entrata e prospetti mensili mod. 56 T) e, diversamente dai rendiconti di contabilità ordinaria, anche dei titoli di spesa originari restituiti dalla tesoreria dopo la loro estinzione.L’art. 33 del Decreto Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 11-bis – inserito dall'art. 41 del citato Decreto Legge n. 152/2021, convertito con Legge 29 dicembre 2021, n. 233 – prevede che “per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l'anno 2021 e di ((544.213 euro)) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
I fondi di contabilità speciale possono essere versati con ordinativi diretti speciali (ora ordini di pagare) commutabili in quietanza di c.s., ovvero con ordini di accreditamento speciali commutabili in quietanza di c.s.
La particolarità della gestione di una c.s. consiste nel fatto che i titoli di spesa, una volta pervenuti in tesoreria e portati in entrata della c.s., perdono la loro individualità andando indistintamente a confluire nel fondo e sommandosi alla precedente giacenza, per essere poi utilizzati dal F.D. come massa spendibile indistinta.
I titoli di spesa commutabili in quietanza di c.s. sono scritturati dalla tesoreria come estinti, quindi in uscita definitiva ai fini del bilancio, nel momento stesso in cui vengono versati (commutati) nella contabilità speciale, con contestuale rilascio della quietanza di entrata (Mod. 80 T).
La sezione di tesoreria produce ed invia mensilmente al F.D. un riassunto (Mod. 56T unificato) di tutti i movimenti in entrata e in uscita sulla c.s.: versamenti e pagamenti riepilogati per amministrazione di provenienza e per capitolo e relativi al mese di riferimento, nonché la situazione generale (entrate, uscite, giacenza, saldi e fondi) a tutto il periodo dell’esercizio finanziario.
I funzionari titolari di contabilità speciali di norma rendono il conto amministrativo della gestione alla Ragioneria provinciale competente per territorio entro gli stessi termini previsti per le contabilità speciali del Ministero dell’interno, e cioè entro i 40 giorni successivi al periodo di riferimento (di norma il semestre). Corredano il rendiconto di tutta la documentazione giustificativa di rito, dei modelli rilasciati dalla sezione di tesoreria (quietanze d’entrata e prospetti mensili mod. 56 T) e, diversamente dai rendiconti di contabilità ordinaria, anche dei titoli di spesa originari restituiti dalla tesoreria dopo la loro estinzione.