Sezione FAQ - Contributi Autonoma Sistemazione (CAS)



Faq

1. Cosa si intende per abitazione principale, abituale e continuativa?

Si tratta dell’abitazione principale del proprietario o dell’inquilino (locatario, comodatario,
usufruttuario) nella quale, alla data dell’evento calamitoso, il proprietario o l’inquilino dimorava
abitualmente e continuativamente o come singolo o con il suo nucleo familiare.

2. Come comprovare il carattere principale, abituale e continuativo dell’abitazione in cui alla data dell’evento calamitoso non risulta la residenza anagrafica?

La dimora abituale e continuativa, se non coincide con la residenza anagrafica, va comprovata al
Comune, tramite la presentazione di copia dei contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al
proprietario o all’inquilino o ad altro componente del rispettivo nucleo familiare e delle bollette,
relative ad almeno sei mesi antecedenti l’evento calamitoso, dalle quali si evinca un consumo
medio e commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare.

3. Motivazioni ordinanza di sgombero/evacuazione.

Le ragioni che hanno determinato l’evacuazione di un nucleo familiare dalla propria abitazione
possono essere dipese da una inagibilità diretta (danni strutturali che ne hanno compromesso la
sicurezza strutturale e/o assenza dei requisiti igienico sanitari per infiltrazioni, ristagno d’acqua,
etc.) o indiretta (frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato,
interruzione della viabilità, strada dissestata, etc., che rappresentano quindi un rischio per
l’incolumità del nucleo familiare o comunque cause che impediscono l’accesso all’abitazione).
In entrambi i casi vi è diritto al CAS.

4. È possibile presentare la domanda di CAS in assenza di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione?

In assenza di un’ordinanza sindacale di sgombero, la domanda di CAS può comunque essere
presentata dal nucleo familiare avente la residenza anagrafica nell’abitazione dalla quale si è
allontanato a seguito di un ordine di evacuazione emesso con atto scritto o con altre modalità e
rivolto alla pluralità dei cittadini residenti nelle aree individuate, anche con rappresentazioni
cartografiche, come aree colpite dall’evento calamitoso ed in cui è ubicata l’abitazione in
questione.
In assenza di un’ordinanza sindacale di sgombero o di un ordine di evacuazione come sopra
indicato, il nucleo familiare può presentare la domanda di CAS se residente nell’abitazione dalla
quale si è allontanato, trovando un’autonoma sistemazione, in conseguenza di un rischio per la
propria incolumità (esempio: minaccia di una frana incombente sull’abitazione; scarpata
prospiciente l’abitazione che ne minaccia la sicurezza strutturale) e/o in conseguenza
dell’interruzione dei servizi essenziali (corrente elettrica e/o gas e/o acqua e/o sistema fognario)
che non consentono l’abitabilità oppure nella quale non si può rientrare per l’interruzione
dell’unica via di accesso alla stessa. Tale condizione di inagibilità deve essere appositamente
verificata e certificata dal Comune ai fini dell’accettazione dell’istanza.

5. Come è possibile presentare la domanda di contributo?

La domanda deve essere presentata unicamente al Comune nel cui territorio si trova l’abitazione
evacuata.
La domanda, oltre ad essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a/r,
può essere inviata tramite PEC del cittadino all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Comunale, o
tramite PEC di un intermediario delegato dal richiedente il contributo. La delega, dove sono
indicate le generalità del richiedente il contributo e quelle del delegato, viene sottoscritta dal
richiedente, scansionata ed inviata, unitamente alla domanda sottoscritta dal richiedente e al
documento di riconoscimento, in corso di validità, scansionato, sia del richiedente che del
delegato.

6. A partire da quando è riconosciuto il CAS.

Dalla data di notifica/pubblicazione dell’ordinanza di sgombero o dell’ordine di evacuazione se è
seguita l’effettiva evacuazione.
Dalla data di evacuazione riportata nella domanda di contributo e attestata dal Comune

7. Fino a quando è riconosciuto il CAS.

Fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero o, se precedente, fino alla data di fine dei lavori di
ripristino delle condizioni di agibilità o, se precedente, fino al giorno antecedente la data di rientro
indicato nella domanda.
Se nella domanda non è indicata la data del rientro, il CAS spetta fino al giorno antecedente la data
di rientro che il richiedente è tenuto a comunicare al Comune (nei 5 gg dal suo verificarsi), con
obbligo di restituire, in caso di omessa comunicazione, quanto indebitamente percepito per il
periodo non spettante.
Il Comune deve verificare che l’abitazione sia effettivamente ubicata in un’area allagata o in
un’area franata o a rischio di frana o in un’area la cui unica via di accesso risulta interrotta, anche
sulla base di rappresentazioni cartografiche e comunque di tutti i dati conoscitivi in proprio
possesso.
L’accertamento dell’assenza di questi presupposti comporta la restituzione, in quanto indebito, del
contributo eventualmente già percepito.

8. L'affittuario perde il diritto al contributo CAS se il locatore disdice l’affitto per impossibilità a ripristinare l'abitazione?

In questo caso viene meno il presupposto del rientro nell’abitazione. Vale, quindi, il principio
generale secondo cui il CAS viene riconosciuto al richiedente fin quando si trova in una
sistemazione abitativa temporanea, si perde, invece, quando questa acquisisce carattere di stabilità.

9. Occorre la marca da bollo sulle domande di contributo autonoma sistemazione?

No. L’art. 8-ter della Tabella B (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo
assoluto) allegata al D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo) prevede l’esenzione.

10. Come calcolare il contributo quando nel nucleo familiare sono presenti sia componenti assistiti dalla P.A. sia componenti che hanno presentato domanda CAS?

Il contributo è determinato dividendo l'importo CAS previsto per il nucleo familiare per il numero
totale dei componenti, moltiplicato per il numero dei componenti che hanno diritto al CAS.
Esempio di un nucleo di 4 componenti con 3 persone assistite dalla P.A. e 1 persona con diritto
al CAS: 800:4X1 = € 200 al mese

11. Diritto al contributo CAS dopo la revoca delle ordinanze di sgombero/ordine di evacuazione.

Alla revoca dell’ordinanza di sgombero/ordine di evacuazione, che ha determinato l’evacuazione
di una specifica area/stabile/, il contributo CAS compete ai nuclei familiari la cui unità abitativa,
presenti ancora condizioni di inagibilità purché tale condizione di inagibilità sia appositamente
verificata e certificata dal Comune

12. Come è possibile scaricare in formato editabile il file allegato all'Ordinanza n. 5 del Commissario straordinario in cui riportare l’elenco riepilogativo delle istanze e il fac-simile della domanda da utilizzare per la richiesta di trasferimento delle risorse?

La documentazione è scaricabile dal sito del Commissario, nella apposita pagina CAS
raggiungibile sotto la voce "normativa", al seguente link:
Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione
verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche - CONTRIBUTI DI AUTONOMA
SISTEMAZIONE

13. Nell'elenco riepilogativo da inviare al Commissario straordinario relativo a ciascun trimestre (ago. 23 – ott. 23; nov. 23 – gen. 24; etc.) devono essere indicate anche le istanze riferite a posizioni già chiuse nei trimestri precedenti, in riferimento alle quali non spetta quindi alcun contributo per il trimestre in questione?

No. L'elenco riepilogativo del trimestre da inviare al Commissario straordinario ai fini della
richiesta di trasferimento delle risorse deve riportare solo le domande a cui spetta il contributo nel
periodo di riferimento

14. Il contributo aggiuntivo di euro 200 mensili di cui al comma 2, art. 2 dell’ordinanza n. 5/2023 in che modalità viene erogato per periodi inferiore al mese?

Per periodi inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l’importo mensile per il
numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicando i giorni di mancata fruibilità
dell’abitazione.
Considerati a titolo di esempio i seguenti riferimenti:
- mese di settembre (30 giorni);
- nucleo familiare a cui è riconosciuto un contributo aggiuntivo mensile di euro 200;
- 12 giorni di mancata fruibilità dell’abitazione,
il contributo aggiuntivo spettante per il mese di settembre risulta (200€/30gg) x12gg = 80€.

15. Come calcolare il contributo quando nel nucleo familiare sono presenti componenti che hanno mantenuto il diritto al CAS e componenti che lo hanno perso?

Il contributo è determinato considerando l'importo CAS previsto per l’intero nucleo familiare
come dichiarato all’atto della presentazione dell’istanza (calcolato in base agli importi di cui
all’art. 2 dell’ordinanza n. 5 del Commissario straordinario del 22/08/2023) diviso per il numero
totale dei componenti, moltiplicato per il numero dei componenti che hanno diritto al CAS.
Ad esempio, per un nucleo di 4 componenti con 3 persone che non hanno più diritto al CAS (es.
sono rientrati nella propria abitazione) e 1 persona con diritto al CAS, il calcolo è il seguente:
800:4 x 1 = € 200 al mese

16. Qual è la procedura da utilizzare per comunicare eventuali rettifiche agli importi erogati a partire dal 1° agosto 2023?

- per i nuclei familiari la cui posizione è oggetto di rettifica (riduzione/aumento dell’importo
attribuito), le amministrazioni procederanno al recupero/assegnazione delle somme versate in
più/meno, redigendo, per ciascun trimestre interessato, un elenco “dedicato” (fac-simile
reperibile in formato editabile sul sito web del Commissario straordinario), da inviare
all’indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario straordinario
(commissarioricostruzione@pec.governo.it), in cui inserire il nominativo del titolare
dell’istanza, il trimestre di riferimento, il periodo di effettiva spettanza del CAS, la
motivazione della rettifica e il “contributo da recuperare/versare” quale differenza tra
l’importo spettante (Y) e quello inizialmente assegnato (X) (Y - X = Z). Ad esempio, se sono
stati erogati 1.500 euro anziché 1.000 euro effettivamente spettanti, il Comune dovrà restituire
al Commissario straordinario la somma di euro 500 (1.000 – 1.500), da recuperare a sua volta
dal cittadino titolare dell’istanza;
- l’elenco va redatto per tutte le rettifiche riferite a un solo trimestre (se le rettifiche riguardano
più trimestri andranno prodotti più allegati, uno per ogni trimestre);
- per rettifiche riguardanti il primo trimestre (maggio – luglio 2023) le variazioni non vanno
comunicate al Commissario straordinario ma alla Regione Emilia-Romagna, pertanto tale
specchio non si riferisce al 1° trimestre di erogazione dei CAS;
- il citato elenco riepilogativo delle rettifiche (in una o più copie a seconda dei trimestri
interessati) andrà allegato alla lettera di richiesta di trasferimento delle risorse redatta
trimestralmente dai Comuni, unitamente allo specchio riepilogativo dei CAS del trimestre, e
l’importo da chiedere al Commissario straordinario dovrà essere la somma algebrica degli
importi desunti da tutti gli specchi, cioè a copertura dei contributi per il trimestre al netto delle
prefate variazioni. Ad esempio, se per il trimestre nov. 23 – gen. 24 un Comune dovrebbe
ricevere dal Commissario straordinario 30.000 € a copertura dei contributi erogati per il
periodo e contestualmente dovesse presentare delle rettifiche relative al trimestre precedente
(ago.23 – ott. 23) per un importo totale a debito di 12.000 €, la richiesta di trasferimento
risorse dovrà essere di 18.000 € (30.000 – 12.000).

Torna all'inizio del contenuto