Sezione FAQ - Contributi Autonoma Sistemazione (CAS)



Faq

1. Cosa si intende per abitazione principale, abituale e continuativa?

Si tratta dell’abitazione del nucleo familiare nella quale, alla data dell’evento calamitoso, il proprietario o l’inquilino dimorava abitualmente e continuativamente con il suo nucleo familiare e in cui risultava stabilita la residenza anagrafica.

2. Come comprovare il carattere principale, abituale e continuativo dell’abitazione?

La dimora abituale e continuativa, nei casi dubbi, va comprovata al Comune tramite la presentazione di copia dei contratti di utenza (acqua, luce, gas) intestati al proprietario o all’inquilino o ad altro componente del rispettivo nucleo familiare e delle bollette, relative ad almeno sei mesi antecedenti l’evento calamitoso, dalle quali si evinca un consumo medio e commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare.

3. Motivazioni ordinanza di sgombero/evacuazione.

Le ragioni che hanno determinato l’evacuazione di un nucleo familiare dalla propria abitazione possono essere dipese da una inagibilità diretta (danni strutturali che ne hanno compromesso la sicurezza strutturale e/o assenza dei requisiti igienico sanitari per infiltrazioni, ristagno d’acqua, etc.) o indiretta (frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità, strada dissestata, etc., che rappresentano quindi un rischio per l’incolumità del nucleo familiare o comunque cause che impediscono l’accesso all’abitazione).
In entrambi i casi vi è diritto al CAS.

4. È possibile presentare la domanda di CAS in assenza di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione?

In assenza di un’ordinanza sindacale di sgombero, la domanda di CAS può comunque essere presentata dal nucleo familiare avente la residenza anagrafica nell’abitazione dalla quale si è allontanato a seguito di un ordine di evacuazione emesso con atto scritto o con altre modalità e rivolto alla pluralità dei cittadini residenti nelle aree individuate, anche con rappresentazioni cartografiche, come aree colpite dall’evento calamitoso ed in cui è ubicata l’abitazione in questione.
In assenza di un’ordinanza sindacale di sgombero o di un ordine di evacuazione come sopra indicato, il nucleo familiare può presentare la domanda di CAS se residente nell’abitazione dalla quale si è allontanato, trovando un’autonoma sistemazione, in conseguenza di un rischio per la propria incolumità (esempio: minaccia di una frana incombente sull’abitazione; scarpata prospiciente l’abitazione che ne minaccia la sicurezza strutturale) e/o in conseguenza dell’interruzione dei servizi essenziali (corrente elettrica e/o gas e/o acqua e/o sistema fognario) che non consentono l’abitabilità oppure nella quale non si può rientrare per l’interruzione dell’unica via di accesso alla stessa. Tale condizione di inagibilità deve essere appositamente verificata e certificata dal Comune ai fini dell’accettazione dell’istanza.

5. Come è possibile presentare la domanda di contributo?

La domanda deve essere presentata unicamente al Comune nel cui territorio si trova l’abitazione evacuata.
La domanda, oltre ad essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a/r, può essere inviata tramite PEC del cittadino all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Comunale, o tramite PEC di un intermediario delegato dal richiedente il contributo. La delega, dove sono indicate le generalità del richiedente il contributo e quelle del delegato, viene sottoscritta dal richiedente, scansionata ed inviata, unitamente alla domanda sottoscritta dal richiedente e al documento di riconoscimento, in corso di validità, scansionato, sia del richiedente che del delegato.

6. A partire da quando è riconosciuto il CAS.

Dalla data di notifica/pubblicazione dell’ordinanza di sgombero o dell’ordine di evacuazione se è seguita l’effettiva evacuazione.
Dalla data di evacuazione riportata nella domanda di contributo e attestata dal Comune.

7. Fino a quando è riconosciuto il CAS.

Fino alla revoca dell’ordinanza di sgombero o, se precedente, fino alla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità o, se precedente, fino al giorno antecedente la data di rientro indicato nella domanda.
Se nella domanda non è indicata la data del rientro, il CAS spetta fino al giorno antecedente la data di rientro che il richiedente è tenuto a comunicare al Comune (nei 5 gg dal suo verificarsi), con obbligo di restituire, in caso di omessa comunicazione, quanto indebitamente percepito per il periodo non spettante.
Il Comune deve verificare che l’abitazione sia effettivamente ubicata in un’area allagata o in un’area franata o a rischio di frana o in un’area la cui unica via di accesso risulta interrotta, anche sulla base di rappresentazioni cartografiche e comunque di tutti i dati conoscitivi in proprio possesso.
L’accertamento dell’assenza di questi presupposti comporta la restituzione, in quanto indebito, del contributo eventualmente già percepito.

8. L'affittuario perde il diritto al contributo CAS se il locatore disdice l’affitto per impossibilità a ripristinare l'abitazione?

In questo caso viene meno il presupposto del rientro nell’abitazione. Vale, quindi, il principio generale secondo cui il CAS viene riconosciuto al richiedente fin quando si trova in una sistemazione abitativa temporanea, si perde, invece, quando questa acquisisce carattere di stabilità.

9. Occorre la marca da bollo sulle domande di contributo autonoma sistemazione?

No. L’art. 8-ter della Tabella B (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) allegata al D.P.R. n. 642/1972 (Disciplina dell’imposta di bollo) prevede l’esenzione.

10. Come calcolare il contributo quando nel nucleo familiare sono presenti sia componenti assistiti dalla P.A. sia componenti che hanno presentato domanda CAS?

Il contributo è determinato dividendo l'importo CAS previsto per il nucleo familiare per il numero totale dei componenti, moltiplicato per il numero dei componenti che hanno diritto al CAS.
Esempio di un nucleo di 4 componenti con 3 persone assistite dalla P.A. e 1 persona con diritto al CAS: 800:4X1 = € 200 al mese.

11. Diritto al contributo CAS dopo la revoca delle ordinanze di sgombero/ordine di evacuazione.

Alla revoca dell’ordinanza di sgombero/ordine di evacuazione, che ha determinato l’evacuazione di una specifica area/stabile/, il contributo CAS compete ai nuclei familiari la cui unità abitativa, presenti ancora condizioni di inagibilità purché tale condizione di inagibilità sia appositamente verificata e certificata dal Comune.

12. Come è possibile scaricare in formato editabile il file allegato all'Ordinanza n. 5 del Commissario straordinario in cui riportare l’elenco riepilogativo delle istanze e il fac-simile della domanda da utilizzare per la richiesta di trasferimento delle risorse?

13. Nell'elenco riepilogativo da inviare al Commissario straordinario relativo a ciascun trimestre (ago. 23 – ott. 23; nov. 23 – gen. 24; etc.) devono essere indicate anche le istanze riferite a posizioni già chiuse nei trimestri precedenti, in riferimento alle quali non spetta quindi alcun contributo per il trimestre in questione?

No. L'elenco riepilogativo del trimestre da inviare al Commissario straordinario ai fini della richiesta di trasferimento delle risorse deve riportare solo le domande a cui spetta il contributo nel periodo di riferimento.

14. Il contributo aggiuntivo di euro 200 mensili di cui al comma 2, art. 2 dell’ordinanza n. 5/2023 in che modalità viene erogato per periodi inferiore al mese?

Per periodi inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l’importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicando i giorni di mancata fruibilità dell’abitazione.
Considerati a titolo di esempio i seguenti riferimenti:
- mese di settembre (30 giorni);
- nucleo familiare a cui è riconosciuto un contributo aggiuntivo mensile di euro 200;
- 12 giorni di mancata fruibilità dell’abitazione,
il contributo aggiuntivo spettante per il mese di settembre risulta (200€/30gg) x12gg = 80€.

15. Come calcolare il contributo quando nel nucleo familiare sono presenti componenti che hanno mantenuto il diritto al CAS e componenti che lo hanno perso?

Il contributo è determinato considerando l'importo CAS previsto per l’intero nucleo familiare come dichiarato all’atto della presentazione dell’istanza (calcolato in base agli importi di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 5 del Commissario straordinario del 22/08/2023) diviso per il numero totale dei componenti, moltiplicato per il numero dei componenti che hanno diritto al CAS.
Ad esempio, per un nucleo di 4 componenti con 3 persone che non hanno più diritto al CAS (es. sono rientrati nella propria abitazione) e 1 persona con diritto al CAS, il calcolo è il seguente: 800:4 x 1 = € 200 al mese.

16. Qual è la procedura da utilizzare per comunicare eventuali rettifiche agli importi erogati a partire dal 1° agosto 2023?

per i nuclei familiari la cui posizione è oggetto di rettifica (riduzione/aumento dell’importo attribuito), le amministrazioni procederanno al recupero/assegnazione delle somme versate in più/meno, redigendo, per ciascun trimestre interessato, un elenco “dedicato” (fac-simile reperibile in formato editabile sul sito web del Commissario straordinario), da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata del Commissario straordinario (commissarioricostruzione@pec.governo.it), in cui inserire il nominativo del titolare dell’istanza, il trimestre di riferimento, il periodo di effettiva spettanza del CAS, la motivazione della rettifica e il “contributo da recuperare/versare” quale differenza tra l’importo spettante (Y) e quello inizialmente assegnato (X) (Y - X = Z). Ad esempio, se sono stati erogati 1.500 euro anziché 1.000 euro effettivamente spettanti, il Comune dovrà restituire al Commissario straordinario la somma di euro 500 (1.000 – 1.500), da recuperare a sua volta dal cittadino titolare dell’istanza;
- l’elenco va redatto per tutte le rettifiche riferite a un solo trimestre (se le rettifiche riguardano più trimestri andranno prodotti più allegati, uno per ogni trimestre);
- per rettifiche riguardanti il primo trimestre (maggio – luglio 2023) le variazioni non vanno comunicate al Commissario straordinario ma alla Regione Emilia-Romagna, pertanto tale specchio non si riferisce al 1° trimestre di erogazione dei CAS;
- il citato elenco riepilogativo delle rettifiche (in una o più copie a seconda dei trimestri interessati) andrà allegato alla lettera di richiesta di trasferimento delle risorse redatta trimestralmente dai Comuni, unitamente allo specchio riepilogativo dei CAS del trimestre, e l’importo da chiedere al Commissario straordinario dovrà essere la somma algebrica degli importi desunti da tutti gli specchi, cioè a copertura dei contributi per il trimestre al netto delle prefate variazioni. Ad esempio, se per il trimestre nov. 23 – gen. 24 un Comune dovrebbe ricevere dal Commissario straordinario 30.000 € a copertura dei contributi erogati per il periodo e contestualmente dovesse presentare delle rettifiche relative al trimestre precedente (ago.23 – ott. 23) per un importo totale a debito di 12.000 €, la richiesta di trasferimento risorse dovrà essere di 18.000 € (30.000 – 12.000).

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