Sezione FAQ - interventi caratterizzati dal requisito della “somma urgenza”



Ordinanza 6

1. Quale è la documentazione essenziale da inviare relativa alle spese sostenute ai fini del finanziamento?

I soggetti attuatori interessati devono inviare all’indirizzo pec
commissarioricostruzione@pec.governo.it apposita comunicazione contenente le informazioni
necessarie per consentire il finanziamento. Nello specifico:
− format B-1 per l’acconto del 40% e B-2 per il saldo allegati all’Ordinanza n.6/2023, ivi inclusa
la documentazione elencata in ciascuno di essi;
− verbale che attesti il requisito della “somma urgenza” in relazione agli interventi effettuati
ovvero, laddove non sia stato possibile produrre il citato verbale, apposita dichiarazione
sostitutiva di cui all’allegato D alla citata Ordinanza

2. Con quali modalità è possibile richiedere l’erogazione del finanziamento per le spese sostenute?

In relazione alla rendicontazione delle spese sostenute, risulta possibile, da parte dei soggetti
attuatori, richiedere l’erogazione in un’unica soluzione (a saldo), ovvero in due fasi: acconto del
40% del finanziamento e saldo fino al 60% del finanziamento a presentazione della
rendicontazione finale delle spese sostenute.

3. Entro quanto tempo la Struttura Commissariale provvede al finanziamento delle spese rendicontate dai soggetti attuatori?

La Struttura di supporto al Commissario Straordinario, ricevuta la prevista documentazione
probatoria da parte dei soggetti attuatori, verificata la completezza, procede, in tempi brevi (stimati
in 1-5gg) al trasferimento delle risorse sui conti correnti bancari indicati dai soggetti attuatori.

4. È necessaria l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nella richiesta di acconto del 40%?

L’allegato B-1 (richiesta acconto) all’ordinanza richiede l’indicazione del CUP quale elemento
identificativo e caratterizzante l’intervento per il quale si chiede il finanziamento. Ciò in quanto il
codice in argomento rappresenta uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza
e la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali infiltrazioni criminali
(https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp). Tenuto conto, tuttavia, dell’urgenza delle
attività immediatamente successive agli eventi, si ammette all’acconto la richiesta sprovvista del
CUP, da sanarsi necessariamente prima del completamento delle opere e dell’invio della richiesta
di saldo.

5. È necessaria l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) nella richiesta del saldo?

L’allegato B-2 (richiesta saldo) all’ordinanza richiede l’indicazione del CUP anche perché
l’acquisizione del codice in argomento rappresenta uno dei principali strumenti adottati per
garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali infiltrazioni
criminali (https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp). Tenuto conto
dell’obbligatorietà dell’identificazione e del tracciamento dei finanziamenti pubblici erogati per la
realizzazione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell’ordinanza, il CUP risulta essere obbligatorio.

6. L’avvicendamento del RUP tra la fase di richiesta di acconto e quella di saldo può rappresentare motivo ostativo all’erogazione del finanziamento?

No. L’avvicendamento del RUP tra le fasi di acconto e saldo delle spese rendicontate, qualora
motivato con atto legittimante da parte del soggetto attuatore, non rappresenta elemento ostativo
all’erogazione del finanziamento.

7. Si chiede se, in considerazione della continuità di alcune attività previste dal DPCM del 16 agosto 2023, con il quale sono trasferite le funzioni del Commissario delegato al Commissario straordinario, si può ritenere che le spese inerenti alle procedure espropriative siano ancora da intendersi ammesse a finanziamento e in quanto tali rendicontabili, nonostante non siano espressamente indicate nell'ordinanza n.6/2023?

L’ordinanza 6/2023 disciplina le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e da sostenere
già comunicate all’atto del transito delle competenze dal precedente Commissario straordinario
per l’emergenza all’attuale Commissario straordinario per la ricostruzione. In tal senso, qualora il
quadro economico dei citati interventi dell’allegato “A” all’ordinanza comprenda anche gli oneri
per gli espropri (Sezione B.2), correttamente questi potranno essere considerati all’interno del
finanziamento per gli interventi in argomento. Ciò in quanto, come precedentemente indicato,
l’ordinanza n.6/2023 fornisce indicazioni esclusivamente sulle procedure di rendicontazione delle
somme urgenze, a prescindere da quali siano state le azioni o singole attività che dette urgenze
hanno comportato/determinato affinché si contenessero. Pertanto, ciò che rileva è se quelle azioni
o singole attività precedentemente citate, che evidentemente hanno generato costi, siano state
riportate nei quadri economici degli interventi stessi, e che esse trovino riscontro e coerenza, anche
sotto il profilo finanziario, nell’allegato A alla già citata ordinanza 6

8. Si chiede se, in caso di apertura di un sinistro con pratica tuttora in corso, sia possibile inserire a corredo della dichiarazione prestampata di non avere in essere coperture assicurative, una nota in cui si precisi che: − è stato aperto in via cautelativa un sinistro su una polizza assicurativa a copertura del rischio di danni a beni di proprietà e in gestione all’ente; − si inoltra comunque la domanda di erogazione del finanziamento dell’intervento di ripristino resosi necessario in via di somma urgenza, per il quale in linea teorica potrebbe essere riconosciuto un indennizzo da parte della compagnia assicurativa dell’ente, in considerazione dell’incertezza dell’esito della pratica e dei tempi lunghi attesi per la sua definizione; − si assume l’impegno a chiudere la pratica del sinistro ad avvenuta erogazione del finanziamento da parte della struttura commissariale, o, in alternativa, a trasferire all’ente finanziatore l’eventuale importo dell’indennizzo liquidato in futuro

L’ordinanza di riferimento non consente, al momento, il pagamento di spese per “somme urgenze”
per le quali sussiste apposita copertura assicurativa. Tuttavia, gli ulteriori elementi che si
rappresentano nel quesito, condivisibili nelle loro argomentazioni generali, richiedono
approfondimenti ulteriori. Al riguardo, pertanto, sarebbe opportuno:
− specificare a quale/i intervento/i (numero/i progressivo/i dell’allegato A all’ordinanza n.6/2023)
si fa riferimento;
− fornire ulteriori elementi circa la copertura assicurativa, quali massimali sottoscritti, presenze
di franchigie (eventualmente, qualora ritenuto opportuno, inviare copia del contratto di
assicurazione), il bene assicurato, le coperture previste, il Computo Metrico Estimativo (CME)
o Quadro Economico (QE) dell’intervento/i cui si fa riferimento e ogni ulteriore documento
utile allo studio della fattispecie in argomento.
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Ciò, al fine di valutare le eventuali soluzioni da intraprendere, qualora possibili, e poter essere
coerenti con le indicazioni fornite con l’ordinanza n.6/2023.

9. Si chiede conferma della possibilità di rendicontare le spese interne incrementali, vale a dire le spese che non hanno natura di costi fissi, quali, a titolo esemplificativo, le retribuzioni per le prestazioni di lavoro straordinario del personale impegnato nell’esecuzione degli interventi di somma urgenza e gli oneri per eventuali incentivi alle funzioni tecniche.

In relazione al presente quesito, qualora gli oneri siano stati già inseriti nel CME ovvero nel QE
degli interventi, gli stessi potranno trovare copertura nell’ambito del finanziamento assicurato. Al
riguardo, trattandosi di spese interne, ci si riferisce agli oneri per incentivi tecnici di cui al nuovo
codice dei contratti (art. 45).

10. Si chiede se gli atti di affidamento o delibera a contrarre possano essere perfezionati in esito all’intervento eseguito per far fronte al pericolo incombente. Si chiede, altresì, conferma della possibilità di far valere come contratto d’appalto un ordine di esecuzione, di data anche successiva a quella di svolgimento delle prestazioni, recante la firma di stazione appaltante ed operatore economico esecutore, o, in alternativa, perfezionato mediante scambio di corrispondenza nei casi previsti dall’art. 18 del codice dei contratti.

Quanto chiesto risulta conforme con la procedura di somma urgenza di cui all’art. 140 del d.lgs.
36/2023, quindi coerente con le indicazioni contenute nell’ordinanza n.6/2023. La
documentazione conseguente potrà quindi risultare idonea per le successive attività di richiesta di
finanziamento.

11. Si chiede se risulti necessario effettuare le richieste di concessione di finanziamento mediante la compilazione degli allegati format B-1 (per l’acconto del 40%) o B-2 (per il saldo) in relazione a ciascun numero progressivo degli interventi di cui all’allegato “A” dell’Ordinanza 6/2023, o se sia consentito accorpare, in un’unica richiesta, gli interventi caratterizzati da medesimo CUP

Risulta possibile accorpare i diversi interventi oggetto di domanda di finanziamento di acconto o
di saldo, in un’unica richiesta caratterizzata da interventi con medesimo codice CUP avendo,
tuttavia, cura di:
− dettagliare gli interventi a cui si fa riferimento;
− separare le richieste di acconto (utilizzando l’allegato format B1) da quelle del saldo/intervento
concluso (utilizzando l’allegato format B2).

12. Come riportato in Ordinanza 6/2023, a corredo della documentazione da far pervenire alla Struttura Commissariale contenente le richieste di finanziamento, occorre necessariamente allegare il verbale di somma urgenza ovvero l’attestazione di somma urgenza (allegato D all’Ordinanza 6/2023). Al riguardo, risulta possibile utilizzare format diversi rispetto al citato allegato D?

Risulta possibile utilizzare format diversi dall’allegato D all’Ordinanza 6/2023 purché questi
contengano le medesime, necessarie informazioni previste dal citato allegato.

13. Qualora sia richiesto il finanziamento unicamente a “saldo” (format allegato B2 all’Ordinanza 6/2023) per interventi completati, risulta necessario inviare il verbale di somma urgenza ovvero l’attestazione sostitutiva di cui all’allegato D alla citata Ordinanza?

Sì. Ancorché non espressamente riportato nell’allegato format B2, qualora trattasi di interventi
conclusi, in aderenza a quanto previsto dall’allegato E all’Ordinanza 6/2023, risulta necessario
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allegare il verbale di somma urgenza ovvero attestazione di somma urgenza (allegato D
all’Ordinanza).

14. Gli importi relativi agli interventi per i quali è stato chiesto il finanziamento sono da considerarsi al netto dell’IVA?

No. Gli importi degli interventi per i quali viene chiesto il finanziamento, in aderenza all’allegato
A dell’Ordinanza 6/2023 e alla l. n. 100/2023, devono essere comprensivi di IVA.

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