Sezione FAQ - interventi caratterizzati dal requisito della “somma urgenza”

Ordinanza 6

I soggetti attuatori interessati devono inviare all’indirizzo pec
commissarioricostruzione@pec.governo.it apposita comunicazione contenente le informazioni
necessarie per consentire il finanziamento. Nello specifico:
− format B-1 per l’acconto del 40% e B-2 per il saldo allegati all’Ordinanza n.6/2023, ivi inclusa
la documentazione elencata in ciascuno di essi;
− verbale che attesti il requisito della “somma urgenza” in relazione agli interventi effettuati
ovvero, laddove non sia stato possibile produrre il citato verbale, apposita dichiarazione
sostitutiva di cui all’allegato D alla citata Ordinanza

In relazione alla rendicontazione delle spese sostenute, risulta possibile, da parte dei soggetti
attuatori, richiedere l’erogazione in un’unica soluzione (a saldo), ovvero in due fasi: acconto del
40% del finanziamento e saldo fino al 60% del finanziamento a presentazione della
rendicontazione finale delle spese sostenute.

La Struttura di supporto al Commissario Straordinario, ricevuta la prevista documentazione
probatoria da parte dei soggetti attuatori, verificata la completezza, procede, in tempi brevi (stimati
in 1-5gg) al trasferimento delle risorse sui conti correnti bancari indicati dai soggetti attuatori.

L’allegato B-1 (richiesta acconto) all’ordinanza richiede l’indicazione del CUP quale elemento
identificativo e caratterizzante l’intervento per il quale si chiede il finanziamento. Ciò in quanto il
codice in argomento rappresenta uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza
e la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali infiltrazioni criminali
(https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp). Tenuto conto, tuttavia, dell’urgenza delle
attività immediatamente successive agli eventi, si ammette all’acconto la richiesta sprovvista del
CUP, da sanarsi necessariamente prima del completamento delle opere e dell’invio della richiesta
di saldo.

L’allegato B-2 (richiesta saldo) all’ordinanza richiede l’indicazione del CUP anche perché
l’acquisizione del codice in argomento rappresenta uno dei principali strumenti adottati per
garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari e per prevenire eventuali infiltrazioni
criminali (https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp). Tenuto conto
dell’obbligatorietà dell’identificazione e del tracciamento dei finanziamenti pubblici erogati per la
realizzazione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell’ordinanza, il CUP risulta essere obbligatorio.

No. L’avvicendamento del RUP tra le fasi di acconto e saldo delle spese rendicontate, qualora
motivato con atto legittimante da parte del soggetto attuatore, non rappresenta elemento ostativo
all’erogazione del finanziamento.

L’ordinanza 6/2023 disciplina le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e da sostenere
già comunicate all’atto del transito delle competenze dal precedente Commissario straordinario
per l’emergenza all’attuale Commissario straordinario per la ricostruzione. In tal senso, qualora il
quadro economico dei citati interventi dell’allegato “A” all’ordinanza comprenda anche gli oneri
per gli espropri (Sezione B.2), correttamente questi potranno essere considerati all’interno del
finanziamento per gli interventi in argomento. Ciò in quanto, come precedentemente indicato,
l’ordinanza n.6/2023 fornisce indicazioni esclusivamente sulle procedure di rendicontazione delle
somme urgenze, a prescindere da quali siano state le azioni o singole attività che dette urgenze
hanno comportato/determinato affinché si contenessero. Pertanto, ciò che rileva è se quelle azioni
o singole attività precedentemente citate, che evidentemente hanno generato costi, siano state
riportate nei quadri economici degli interventi stessi, e che esse trovino riscontro e coerenza, anche
sotto il profilo finanziario, nell’allegato A alla già citata ordinanza 6

L’ordinanza di riferimento non consente, al momento, il pagamento di spese per “somme urgenze”
per le quali sussiste apposita copertura assicurativa. Tuttavia, gli ulteriori elementi che si
rappresentano nel quesito, condivisibili nelle loro argomentazioni generali, richiedono
approfondimenti ulteriori. Al riguardo, pertanto, sarebbe opportuno:
− specificare a quale/i intervento/i (numero/i progressivo/i dell’allegato A all’ordinanza n.6/2023)
si fa riferimento;
− fornire ulteriori elementi circa la copertura assicurativa, quali massimali sottoscritti, presenze
di franchigie (eventualmente, qualora ritenuto opportuno, inviare copia del contratto di
assicurazione), il bene assicurato, le coperture previste, il Computo Metrico Estimativo (CME)
o Quadro Economico (QE) dell’intervento/i cui si fa riferimento e ogni ulteriore documento
utile allo studio della fattispecie in argomento.
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Ciò, al fine di valutare le eventuali soluzioni da intraprendere, qualora possibili, e poter essere
coerenti con le indicazioni fornite con l’ordinanza n.6/2023.

In relazione al presente quesito, qualora gli oneri siano stati già inseriti nel CME ovvero nel QE
degli interventi, gli stessi potranno trovare copertura nell’ambito del finanziamento assicurato. Al
riguardo, trattandosi di spese interne, ci si riferisce agli oneri per incentivi tecnici di cui al nuovo
codice dei contratti (art. 45).

Quanto chiesto risulta conforme con la procedura di somma urgenza di cui all’art. 140 del d.lgs.
36/2023, quindi coerente con le indicazioni contenute nell’ordinanza n.6/2023. La
documentazione conseguente potrà quindi risultare idonea per le successive attività di richiesta di
finanziamento.

Risulta possibile accorpare i diversi interventi oggetto di domanda di finanziamento di acconto o
di saldo, in un’unica richiesta caratterizzata da interventi con medesimo codice CUP avendo,
tuttavia, cura di:
− dettagliare gli interventi a cui si fa riferimento;
− separare le richieste di acconto (utilizzando l’allegato format B1) da quelle del saldo/intervento
concluso (utilizzando l’allegato format B2).

Risulta possibile utilizzare format diversi dall’allegato D all’Ordinanza 6/2023 purché questi
contengano le medesime, necessarie informazioni previste dal citato allegato.

Sì. Ancorché non espressamente riportato nell’allegato format B2, qualora trattasi di interventi
conclusi, in aderenza a quanto previsto dall’allegato E all’Ordinanza 6/2023, risulta necessario
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allegare il verbale di somma urgenza ovvero attestazione di somma urgenza (allegato D
all’Ordinanza).

No. Gli importi degli interventi per i quali viene chiesto il finanziamento, in aderenza all’allegato
A dell’Ordinanza 6/2023 e alla l. n. 100/2023, devono essere comprensivi di IVA.