Accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA – Freedom of Information Act ) è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, ad esclusione di quelli rientranti nei casi previsti dall’articolo 5-bis del D.lgs. 33/2013

L’esercizio di tale diritto non richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive (diritti e/o interessi) né la motivazione.

Come trasmettere l'istanza di accesso civico generalizzato

L’istanza di accesso civico “generalizzato” va presentata all’ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, tramite una delle seguenti modalità:

  • a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale del Commissario Straordinario sita in Piazza del Campidoglio, 1 - 00186 ROMA, indirizzandola all’Ufficio Protocollo.

E’ possibile utilizzare il modulo editabile disponibile nel formato Portable Document Format (.PDF) alla voce “Modulistica”.

La richiesta di accesso semplice deve essere sempre sottoscritta e accompagnata da copia di un valido documento di identità dell’interessato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata.

In tale ultimo caso, il documento non va trasmesso unicamente se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata.

Nel caso di istanze per conto di altri soggetti (associazioni, imprese, fondazioni) l’istanza di accesso deve essere corredata da un documento comprovante i poteri di rappresentanza.

La struttura commissariale provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se l’Amministrazione individua soggetti controinteressati, cui possa derivare un pregiudizio concreto dalla diffusione dei dati e dei documenti richiesti, in ordine alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ne dà comunicazione agli stessi e i termini si sospendono.

I controinteressati possono produrre motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Trascorso questo termine e accertato l'avvenuto ricevimento della raccomandata A/R o della comunicazione telematica, l’Amministrazione decide sull’istanza, dandone relativo avviso ai soggetti controinteressati.

Nel caso in cui sia stata prodotta un’opposizione, il rilascio di quanto richiesto non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione.

Esclusioni e limiti

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dalla legge, compresi quelli indicati dalla legge n. 241/90 all'art.24 comma 1.

Il diritto di accesso è limitato o differito quando si rende necessario tutelare gli interessi pubblici e privati dal pregiudizio concreto che la diffusione dei dati, documenti  o informazioni possano arrecare agli stessi (art. 5 bis, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).

L'Amministrazione adotta, per ogni singolo caso, un provvedimento espresso e motivato di rifiuto, limitazione o differimento.

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Contro i provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento, ovvero quando sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni dalla domanda di accesso civico generalizzato, il cittadino può chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La richiesta può essere presentata, alternativamente:

- via PEC: protocollo.commissariogiubileo2025@pec.comune.roma.it;

- a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –Piazza del Campidoglio n.1 - 00186 ROMA.

Il richiedente può altresì presentare, entro 30 giorni, ricorso al TAR del Lazio.

Il controinteressato opponente, avverso il provvedimento di rilascio dei dati e documenti, ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento della relativa comunicazione, per chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere al TAR del Lazio.

Modulistica

Modulo Accesso civico generalizzato

Allegati

Tariffe e modalità di pagamento accesso documentale e civico generalizzato

Informativa privacy

 

 

Data di aggiornamento: 23/02/2024

Data di pubblicazione: 18/08/2023

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