Le funzioni del Commissario Straordinario di governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, intervenuto a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2022, il Sindaco di Roma, Prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato, ai sensi dell’art. 1 comma 421 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i., Commissario Straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell’ambito del territorio di Roma Capitale.

Il Commissario Straordinario, le cui funzioni decorrono dalla data del Decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, svolge i seguenti compiti:

a) predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all’articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo;

b) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui alla lettera a), nonché – avvalendosi della società Giubileo 2025 di cui all’art. 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – di quelli funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo;

c) informa la Cabina di coordinamento di cui all’art.1, comma 433 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui alla lettera a);

d) assegna nei casi di cui alla lettera c), nonché qualora sia messo a rischio - anche in via prospettica - il rispetto del cronoprogramma, un termine per provvedere non superiore a 30 giorni ai soggetti responsabili;

e) sentita la cabina di coordinamento, individua, in caso di perdurante inerzia dei soggetti responsabili, l'amministrazione, l’ente, l'organo o l'ufficio ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere - anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, o di altre amministrazioni pubbliche - all'esecuzione dei progetti e degli interventi;

f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2021, numero 234, può procedere, nei casi e con le modalità di cui alla lettera e), alla nomina di uno o più commissari ad acta;

g) partecipare alla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

h) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione.

Considerato che l’articolo 40 comma 1 del decreto–legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l’attuazione di “Caput Mundi – Next Generation” prevede che: “Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla (Misura M1C3, investimento)) 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.  234 delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma” il Ministro del Turismo con decreto del 27 maggio 2022 ha delegato il Commissario Straordinario alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui alla Misura M1C3, Investimento 4.3. “Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici” articolato in 6 (sei) sub investimenti denominati, rispettivamente, “Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation”, “Giubileo 2025 – Dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana”, “#La Città Condivisa”, “#Mitingodiverde”, “#Roma4.0” e “#Amanotesa”;

il Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 ed, in particolare, l’art. 13 ha attribuito al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle Regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, il Commissario:

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti; b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;  c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate; d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali;e) autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali.Per l'esercizio dei compiti affidatigli in materia di rifiuti, Commissario Straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.Le ordinanze adottate dal Commissario Straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta decorso il quale si procede anche in mancanza della pronuncia.

Data di pubblicazione: 08/08/2023

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