Whistleblowing

L’istituto del whistleblowing, introdotto in Italia dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, è uno strumento finalizzato a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, a tutela dell’interesse pubblico e generale, della legalità e della eticità dell’azione amministrativa, attraverso la segnalazione di informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di illeciti di diversa natura.

Il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può segnalare

Possono trasmettere le segnalazioni i seguenti soggetti:

  1. tutto il personale operante presso la Struttura commissariale, istituita con Disposizione commissariale n. 1/2023 e s.m.i, a prescindere dalla modalità/tipologia di inquadramento, compreso il Commissario straordinario;
  2. gli esperti/consulenti;
  3. i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Gestione commissariale

I predetti soggetti possono segnalare violazioni delle quali sono venuti a conoscenza:

  • durante il rapporto di lavoro;
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (ad es., in fase precontrattuale);
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

Cosa si può segnalare

Le violazioni oggetto di segnalazione consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali come meglio dettagliato all’art. 2 del D.Lgs n. 24/2023.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, anche eventualmente denunciate all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

È necessario che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della violazione.

Come inoltrare una segnalazione interna

Chi intende segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui sia venuto a conoscenza, fornendo al RPCT le indicazioni necessarie per effettuare le opportune verifiche, potrà inoltrare la segnalazione attraverso:

Lettera indirizzata al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT).

A garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la segnalazione sia inserita due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe poi dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Segnalazione ex Decreto legislativo 24/2023 - RISERVATA al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 quale RPCT” da inviare all’ufficio protocollo sito in Via del Campidoglio, 4 – 00186 Roma.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi essenziali ed utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Saranno, comunque, prese in considerazione sia le segnalazioni nell’ambito delle quali il mittente abbia reso nota la propria identità sia quelle anonime, nel caso in cui si valuti che queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Si informa che, ferma restando la responsabilità diretta del RPCT – unico destinatario della segnalazione – nella gestione del relativo iter istruttorio potrà essere coinvolto ulteriore personale della Struttura commissariale; a tali soggetti (fermo restando il divieto per il RPCT di comunicare il nominativo del segnalante) sono imposti gli stessi obblighi di riservatezza e tutela (e le connesse sanzioni in caso di violazione di tali obblighi) previsti dalla vigente normativa di settore.

Canale esterno di segnalazione

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT o nel caso in cui il segnalante non abbia avuto riscontro o che lo stesso sia stato negativo, è possibile inviare la segnalazione direttamente all’ANAC, secondo le indicazioni presenti sul relativo sito istituzionale: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3

Si specifica infine che per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che hanno un obbligo di denuncia, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. (reati procedibili d’ufficio), la segnalazione indirizzata al RPCT o ad ANAC non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all’Autorità giudiziaria.

È garantita la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Divieto di ritorsione

Le persone che segnalano all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), divulgano pubblicamente o segnalano al RPCT violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo non possono subire alcuna ritorsione (art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 24/2023).

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al PTPCT

Allegati

Informativa privacy whistleblowing

Link esterni

Delibera ANAC n. 311/2023

D. Lgs n. 24/2023

 

 

Data di aggiornamento: 04/03/2024

Data di pubblicazione: 14/09/2023

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