Riferimenti: Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
Accesso documentale
L’accesso “documentale”, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. nonché regolamentato dal DPR 184/2006 e s.m.i., si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, fermi restando i casi di esclusione, di limitazione e di differimento previsti dalla normativa vigente.
Il suddetto accesso può essere esercitato informalmente mediante richiesta, anche verbale, presso l’Ufficio che ha formato il documento e lo detiene stabilmente, il quale esamina la richiesta immediatamente e senza formalità. L’accesso informale può essere esercitato qualora, in base natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati ossia di coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il diritto alla riservatezza.
L’accesso documentale può essere esercitato formalmente:
- via PEC: protocollo.commissariogiubileo2025@pec.comune.roma.it;
- a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 -–Piazza del Campidoglio n.1 - 00186 ROMA.
La richiesta verrà trasmessa all'ufficio competente che detiene i dati e i documenti oggetto di istanza.
È possibile utilizzare il modulo allegato.
L’art. 24 comma 3, della legge n. 241/1990 e s.m.i. dispone l’inammissibilità delle istanze di accesso documentale preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato del Commissario.
Modulistica
Allegati
Tariffe e modalità di pagamento accesso documentale e civico generalizzato
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Gestione Documentale
Manuale gestione flussi documentali
Data di aggiornamento: 19/09/2024
Data di pubblicazione: 28/08/2023